La Legge Francese contro il sistema prostituente

Seconda Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambine organizzata da CAP international, New Dehli (India), 29-31 gennaio 2017

Il 20 gennaio 2017 Iroko onlus e Resistenza Femminista hanno organizzato un seminario sul Modello Nordico con ospiti internazionali impegnate/i nella lotta contro la tratta e lo sfruttamento sessuale. Il giorno precedente 19 gennaio Associazione Salute Donna, Iroko onlus, Resistenza Femminista e UDI Napoli sono intervenute in Parlamento in un incontro con l’on. Bini e la sen. Puglisi con interventi delle stesse e stessi ospiti per riportare la loro esperienza su come il Modello Nordico si sia dimostrato l’unico strumento efficace per contrastare la violenza sulle persone prostituite. 

Riportiamo la nostra traduzione dell’intervento del Presidente di CAP International (Coalition for the Abolition of Prostitution) Grégoire Théry che ha illustrato articolo per articolo il testo della legge francese e la filosofia femminista abolizionista a cui si ispira. La legge francese è attualmente la più avanzata nella difesa dei diritti umani delle persone prostituite in quanto ha eliminato totalmente il reato di adescamento e qualsiasi forma di repressione nei loro confronti, sono stati previsti programmi di uscita efficienti che permettono non solo alle vittime di tratta ma anche a chi si trova in una situazione di sfruttamento e di indigenza di poter essere sostenuta/o nella ricerca di un’alternativa valida alla prostituzione (alloggi, assistenza psicosanitaria, inserimento nel mercato del lavoro ecc.), e viene colpita la domanda, che alimenta e fa crescere il mercato della tratta e dello sfruttamento sessuale.

La legge francese era già stata presentata in Italia nel 2014, durante la lotta per la sua promulgazione, a una conferenza abolizionista internazionale promossa da LEF Italia e European Women Lobby, con presenti Iroko onlus, Resistenza Femminista, Solwodi, alla sede di Milano del Parlamento Europeo.

[traduzione di Ilaria Maccaroni; l’originale dagli atti del convegno sul sito di Iroko onlus]

CAP INTERNATIONAL: PRESENTAZIONE DELLA LEGGE FRANCESE VOLTA AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA CONTRO IL SISTEMA PROSTITUENTE E A FORNIRE ASSISTENZA ALLE PERSONE PROSTITUITE

Il 6 aprile 2016, l’Assemblea Nazionale francese ha adottato, in occasione della terza lettura finale, la proposta di legge volta al Rafforzamento della Lotta contro il Sistema Prostituente e a Fornire Assistenza alle Persone Prostituite. La legge è entrata in vigore il 13 aprile 2016.

Grazie all’adozione di misure severe contro lo sfruttamento e alla chiusura dei bordelli nel 1946, la Francia è riuscita a limitare lo sfruttamento all’interno del suo territorio. Fino ad ora, tuttavia, non ha fornito gli strumenti necessari per ridurre realmente il fenomeno della prostituzione – che è una violazione della dignità della persona e una forma di violenza – o per tutelare concretamente le vittime della prostituzione che venivano solitamente abbandonate al loro destino. Per la prima volta, una legislazione completa fornisce l’ambito entro il quale soddisfare questi due obiettivi:

  • Ponendo fine alla repressione delle vittime della prostituzione mediante l’abolizione del reato di adescamento. Questo provvedimento, indispensabile per permettere l’accesso alla legislazione vigente e consentire un percorso di fuoriuscita dalla prostituzione, assume inoltre un’importanza simbolica considerevole. Vietato in Francia dal 1939, il reato di adescamento ha storicamente fatto ricadere la responsabilità dello sfruttamento sulla vittima medesima. È degno di nota il fatto che tra il 1946 e il 1958 l’adescamento fosse punito con maggiore severità rispetto al reato di sfruttamento. La rimozione dell’illecito di adescamento dal sistema penale, oltre alle numerose misure di cui gode la vittima, sposta l’attenzione sulla lotta contro la discriminazione e contribuirà a restaurare la fiducia nel governo e nelle istituzioni pubbliche.
  • Creando accesso ai percorsi di fuoriuscita dalla prostituzione a livello nazionale. La legge ha creato, di fatto, un quadro politico generale per aiutare le persone prostituite a intraprendere percorsi di fuoriuscita spesso difficili o bloccati (in relazione all’alloggio, all’impiego, all’assistenza sanitaria ecc.), che operano a livello locale (al pari di quello provinciale). Per questa politica dei “servizi prestati dallo Stato”, verranno stanziati dei fondi specifici volti alla messa in atto di programmi di prevenzione e al sostegno delle vittime. Ogni persona in prostituzione che non sia in possesso dei requisiti necessari per accedere ai sussidi previdenziali, ha il diritto all’assistenza finanziaria finalizzata all’integrazione sociale e professionale.
  • Assicurando la tutela e il sostegno delle vittime, compresi i non cittadini. La legge prevede la cancellazione dei debiti fiscali per chiunque voglia uscire dalla prostituzione. Garantisce, inoltre, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo come misura di tutela per le vittime straniere, perfino quando queste non si trovano nella posizione di testimoniare contro la rete di trafficanti o di sfruttatori in cui sono cadute. Queste misure sono subordinate alla presa in carico del percorso di fuoriuscita dalla prostituzione affinché ci si assicuri in tal modo che le reti di trafficanti e di sfruttatori non possano trarre beneficio da tale provvedimento. La legge, inoltre, rafforza le disposizioni relative all’indennizzo delle vittime di sfruttamento in base alle quali lo Stato è tenuto ad assicurare un indennizzo alle vittime nel caso in cui il loro sfruttatore non sia stato condannato e si trovi in uno stato di insolvenza. 
  • Vietando l’acquisto di qualunque atto sessuale per ridurre la prostituzione. La legge estende il divieto dell’uso a fini di sfruttamento sessuale di un’altra persona. La criminalizzazione dell’acquisto di qualunque atto sessuale asserisce che nessuno ha il diritto di sfruttare la precarietà e la vulnerabilità di un’altra persona attraverso l’imposizione di un atto sessuale in cambio di denaro. Colpendo la domanda, la legge scoraggia, di fatto, le reti di sfruttamento a investire denaro in un ambito in cui la legislazione non favorisce i guadagni del crimine. Per concludere, la legge protegge chiunque rimanga nella prostituzione offrendo loro, per la prima volta, un deterrente legale che le aiuti a far valere le proprie condizioni a discapito dei compratori di sesso potenzialmente violenti.

LEGGE N. 2016-444 DEL 13 APRILE 2016, VOLTA AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA CONTRO IL SISTEMA PROSTITUENTE E AD ASSISTERE LE PERSONE PROSTITUITE

ARTICOLO 1

Istituisce l’obbligo dei fornitori dei servizi informatici di informare prontamente le autorità pubbliche competenti di qualunque contenuto che vìoli la legge in materia di sfruttamento e di rendere pubblici i mezzi e le misure spese per combattere tali attività illegali.

ARTICOLO 2

Integra formalmente all’interno dei programmi di formazione degli assistenti sociali un modello sulla prevenzione della prostituzione e di come individuare situazioni che possano portare alla prostituzione, allo sfruttamento e alla tratta.

ARTICOLO 3

Prevede la possibilità, ove opportuno, per le vittime di sfruttamento e di tratta e per i componenti delle loro famiglie di beneficiare di un meccanismo di tutela potenziato nel caso in cui le vittime siano testimoni o sporgano denuncia. Le vittime di sfruttamento e di tratta possono utilizzare l’indirizzo del loro avvocato o di un’altra organizzazione accreditata con finalità giuridiche e processuali.

ARTICOLO 4

Il reato di tratta di esseri umani viene incluso all’interno dei risultati che possono essere presentati dagli ispettori del lavoro.

ARTICOLO 5

Istituisce un’agenzia provinciale in ciascun dipartimento (provincia), con il compito di organizzare e coordinare l’intervento rivolto alle vittime di prostituzione, di sfruttamento sessuale o di tratta degli esseri umani. Crea un percorso di fuoriuscita dalla prostituzione, assieme alla reintegrazione sociale e professionale:

  • fornitura di alloggi per le vittime di prostituzione, sfruttamento sessuale e tratta di esseri umani all’interno di alloggi per la reintegrazione sociale;
  • accesso alla cancellazione dei debiti fiscali;
  • accesso per le vittime straniere a un permesso di soggiorno temporaneo;
  • creazione di un sussidio finanziario per l’assistenza alla reintegrazione sociale e professionale per le persone prostituite che non hanno diritto né al sussidio previdenziale minimo né all’assistenza finanziaria fornita ai richiedenti asilo.

ARTICOLO 6

Inserisce le vittime di prostituzione, sfruttamento sessuale e tratta di esseri umani nella lista dei gruppi sociali con la priorità di accesso all’edilizia sociale.

ARTICOLO 7

Istituisce, nell’ambito del bilancio governativo, un fondo per la prevenzione della prostituzione e per la fornitura di un supporto sociale e professionale alle persone prostituite. Questo fondo verrà messo a disposizione per le iniziative volte a: sensibilizzare il pubblico sugli effetti negativi che la prostituzione esercita sulla salute delle persone prostituite, ridurre i rischi sulla salute ad essa associati, evitare l’ingresso nella prostituzione, reintegrare le persone prostituite. Il fondo verrà finanziato e mantenuto dal bilancio statale e attraverso il sequestro dei beni e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e dalla tratta. 

ARTICOLO 8

Consente l’emissione automatica di un permesso di soggiorno temporaneo di tutela per le vittime di sfruttamento sessuale e di tratta di esseri umani che hanno avviato un procedimento penale contro i colpevoli.

Prefigura la possibilità di poter garantire un permesso di soggiorno temporaneo di tutela alle vittime di tratta e sfruttamento che non hanno avviato un procedimento penale contro i colpevoli, ma che hanno lasciato la prostituzione e che sono avviate a un percorso di fuoriuscita dalla prostituzione.

ARTICOLO 9

Inserisce le organizzazioni accreditate per monitorare il percorso di fuoriuscita dalla prostituzione nella lista delle organizzazioni autorizzate all’ottenimento dell’assistenza finanziaria da parte dello Stato per la fornitura di alloggi alle persone prostituite e alle vittime di tratta e di sfruttamento.

ARTICOLO 10

Estende la possibilità alle persone vittime di tratta e di sfruttamento di optare per un alloggio nell’ambito dell’edilizia di reintegrazione sociale, che un tempo era accessibile unicamente alle vittime di tratta di esseri umani.

ARTICOLO 11

Stabilisce “circostanze aggravanti” per violenza, aggressione sessuale e stupro commesso ai danni della persona prostituita.

ARTICOLO 12

Garantisce l’accesso al diritto al pieno indennizzo per i danni subiti dalle vittime di sfruttamento, nell’eventualità in cui lo sfruttatore sia insolvente o in banca rotta.

ARTICOLO 13

Permette alle organizzazioni di optare, previo consenso della vittima, di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per sfruttamento sessuale. Le organizzazioni di Pubblica Utilità riconosciute possono costituirsi parte civile senza il consenso della vittima (in particolare nel caso in cui la vittima non abbia sporto denuncia).

ARTICOLO 14

Riconosce il diritto delle vittime di tratta o di sfruttamento aggravato di richiedere che il procedimento penale possa essere tenuto a porte chiuse. 

ARTICOLI 15 E 16

Abolisce il reato di adescamento (che criminalizzava l’adescamento dei clienti da parte delle persone prostituite fino dal 1939).

ARTICOLO 17

Istituisce una politica sanitaria di riduzione del rischio sociale e psicologico a livello nazionale, attraverso l’approvazione di un decreto governativo.

ARTICOLO 18

Rende effettiva una politica d’informazione nazionale che illustri la realtà della prostituzione e i pericoli della commercializzazione dei corpi, da utilizzare negli istituti scolastici.

ARTICOLO 19

Incorpora la promozione dell’uguaglianza di genere nelle lezioni di educazione sessuale negli istituti scolastici.

ARTICOLO 20

Crea il reato nuovo di ricorrere alla prostituzione altrui attraverso il divieto di acquisto dell’atto sessuale. Questo è un reato di Quinta classe, punibile con l’imposizione di una multa di 1500 euro.

Nel caso di reiterazione del reato, l’atto viene considerato un reato penale punibile con l’imposizione di una multa di 3750 euro.

Fare uso della prostituzione di un minore o di un individuo vulnerabile è considerato al pari di un reato penale punibile con una sentenza di 3 anni di carcere.

ARTICOLO 21

Istituisce una pena supplementare, che consiste nell’obbligo di portare a termine un corso di sensibilizzazione sul tema della lotta all’acquisto di atti sessuali.

ARTICOLO 22

A due anni dall’entrata in vigore della legge, il governo presenterà un rapporto di valutazione sulla nuova legge in parlamento.

ARTICOLO 23

La Legge si estende a tutto il territorio francese. 

Grégoire Théry, Direttore di CAP international 

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Una risposta

  1. Febbraio 1, 2019

    […] per le vittime di prostituzione, sfruttamento sessuale, induzione alla prostituzione e tratta. La legge del 2016 che aveva lo scopo di rafforzare la lotta contro il sistema prostituente e garantire sostegno alle […]